ADEMPIMENTO LEGGE PRIVACY

DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101 

Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). (18G00129) 

(Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.205 del 04-09-2018) - Entrata in vigore del provvedimento: 19/09/2018

La legge obbliga chiunque tratti dati personali a informare in modo chiaro ed esaustivo gli interessati in merito ai motivi del trattamento (finalità e scopi), ai criteri di elaborazione dei dati (sia manuali sia informatizzati), alla segnalazione di chi vi accede (per es. gli impiegati dello studio dell’amministratore, il commercialista, ecc.), all’obbligo o meno di fornire le informazioni, alla durata dei trattamenti, e a dove rivolgersi per esercitare i diritti di controllo.

Per la prima volta viene introdotto il concetto di onere della prova (cioè non è chi accusa un danno a dover dimostrare di averlo subito ma chi ne è imputato a dover dimostrare che il danno non esiste). Per il Garante tale onere della prova può essere sostenuto attraverso due modalità:

L’aspetto sanzionatorio applicato per le violazioni di interesse di cui all’Art. 26 prevede risvolti penali con reclusione da 3 mesi a 2 anni o un’ammenda pecuniaria da 6000 € a 36000 € per condominio.

 

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